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	<title>Stefano Novelli &#187; p2p</title>
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	<description>Il software è come il sesso, è meglio quando è libero. (Linus Torvald)</description>
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		<title>eMule, Torrent, Bearshare &#8230; in Italia il P2P è illegale ?</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli sul Warez]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

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		<description><![CDATA[ Forse sembrerà troppo scontata come domanda per chi giracchia anche quel poco che basta su internet .
Molte persone navigano sempre più nel gigante universo di internet, perdendosi quindi in una condizione che li porta automaticamente nell&#8217;incosciente panorama della buona fede .
Certo , basti guardare come ogni giorno delle persone vengono denunciate per pedofilia senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/manifesto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-88" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="manifesto" src="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/manifesto-295x300.jpg" alt="" width="145" height="147" /></a><img class="alignnone" src="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/10/it.gif" alt="" width="16" height="11" /> Forse sembrerà troppo scontata come domanda per chi giracchia anche quel poco che basta su internet .<br />
Molte persone navigano sempre più nel <strong>gigante universo di internet</strong>, perdendosi quindi in una condizione che li porta automaticamente nell&#8217;incosciente panorama della buona fede .</p>
<p>Certo , basti guardare come ogni giorno delle persone vengono denunciate per pedofilia senza sapere neanche come mandare un messaggio di posta elettronica e , se vi dico che ne conosco uno a cui è successa la stessissima cosa, non c&#8217;è nulla di cui meravigliarsi .</p>
<p><span id="more-85"></span></p>
<p><em>Ma torniamo a noi .</em></p>
<p>Il <strong>P2P </strong>è un sistema di condivisione attuo allo scambio di dati ove <em>non si pone una gerarchia tra client e server</em>, ma un numero di nodi equivalenti che vengono fatti comunicare tramite il supporto di un server che ne gestisce il riconoscimento.<br />
In parole povere quando noi avviamo il nostro eMule et similia <strong>il programma fa un listato di tutti i file</strong> che noi mettiamo a disposizione degli altri <strong>e lo invia al server</strong> verso il quale ci connettiamo , a questo punto gli altri, quando cercano un file, potranno sapere che siamo noi che offriamo il file grazie appunto al server .</p>
<p>Quindi possiamo tranquillamente paragonare il P2P a un baratto : <em>se a me servono 5 pere e in cambio dò 5 mele, allora mi farò dare 1 pera da 5 persone e a queste 5 persone darò una mela a testa. Fin qui non c&#8217;è nulla di male .</em></p>
<p><a href="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/mulo.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-87" title="mulo" src="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/mulo.gif" alt="" width="500" height="286" /></a></p>
<p>Dunque possiamo dire che <strong>il P2P non è assolutamente illegale</strong> , o perlomeno l&#8217;etica dei programmatori non punta verso lo scambio di materiale protetto da copyright, ergo possiamo riportare l&#8217;esempio in questo modo : un coltello viene costruito per dare la possibilità a una persona, ma l&#8217;utilizzo che se ne fa poi è esclusivamente di nostra piena responsabilità .</p>
<p>Quindi possiamo completare l&#8217;affermazione dicendo : <strong>il P2P non è illegale , a patto che non venga utilizzato per scaricare un qualunque documento di qualunque formato senza averne la copia esatta ed originale</strong> .</p>
<blockquote><p><em>Il mio pensiero personale</em></p>
<p>Non penso , non credo e non accetto il fatto che due persone non possano scambiarsi documenti solo perchè la massa deve contaminare l&#8217;etica di chi sviluppa software con migliaia di righe di codice , che offre un servizio gratuito e , la maggior parte delle volte , senza appoggiarsi ai progetti e alle cagate che fanno le multinazioni per ciucciare informazioni e quattrini ai poveri 4 gatti che hanno bisogno di dover sempre spendere  , spendere , spendere per avere un servizio legittimo : la condivisione .</p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Se avete qualche commento in merito lasciate un messaggio , </span><span style="text-decoration: line-through;">forse non son stato molto esaustivo su leggi ed articoli (non ne ho parlato XD) ma vi assicuro che a breve lo farò <img src='http://www.stefano9lli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Salute !</span></p>
<p>Come promesso contino a scrivere l&#8217;articolo , questa volta dando spunti riguardandi le leggi in vigore in Italia e consolidando l&#8217;articolo in maniera molto più dettagliata .</p>
<p><a href="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/document.png"><img class="alignleft" title="document" src="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/document.png" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
<p>In Italia c&#8217;è in vigore il &#8220;<strong>Decreto Urbani</strong>&#8221; , altro non è che l&#8217;insieme di tre provvedimenti legislativi : il decreto legge n. 72/2004 (il decreto legge per l&#8217;appunto) , la <em>legge 128/2004</em> (l&#8217;atto che ha convertito il decreto legge in legge) e la <em>legge 43/2005</em> ; tutte queste vanno a modificare la <em>legge 633/41</em>, ossia quella sui diritti d&#8217;autore . Questo da la possibilità di riconoscereil condivisore (colui che dispone i file da scaricare) dal semplice scaricatore (quello appunto scarica i file) . Quest&#8217;ultimo , in base all&#8217;<em>art. 174-ter l. 633/41</em>, rischia una sanzione amministrativa di 154 € secondo le condizioni riportate ; insomma , per farla breve , vi cito l&#8217;articolo e non ne parliamo più .</p>
<blockquote><p><a href="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/arrowrossa.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" title="arrowrossa" src="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/arrowrossa.png" alt="" width="16" height="16" /></a> <strong>art. 174-ter l. 633/41</strong><br />
<em>La citata norma prevede, infatti, la sanzione amministrativa pari ad 154 euro per chi riproduce, duplica nonché utilizza, in tutto o in parte (un singolo brano musicale di una &#8220;compilation&#8221; o la &#8220;compilation&#8221; per intero?), con qualsiasi procedimento (la masterizzazione del cd-rom, la conversione di un fonogramma in un file informatico musicale) un&#8217;opera protetta dal diritto d&#8217;autore, fatti salvi i casi di concorso nelle fattispecie penali contraddistinte da uno scopo di lucro e/o di profitto.</em></p></blockquote>
<p>Lo stesso invece non si può dire di condivide : bisogna innanzitutto differenziare il condivisore che lo fa a scopo di lucro e chi invece per uso personale . Per il primo abbiamo l&#8217;<em>art. 171-ter comma 1e 2</em> , con il seguente risultato :</p>
<blockquote><p><a href="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/arrowrossa.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" title="arrowrossa" src="http://www.stefano9lli.com/wp-content/uploads/2008/11/arrowrossa.png" alt="" width="16" height="16" /></a><strong> art. 171-ter comma 1 e 2</strong><em><br />
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582  a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l&#8217;elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo   a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante   gravità.</em></p>
<p><em>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l&#8217;estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</em></p></blockquote>
<p>Potete consultare il resto degli articoli consultando <a href="http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171">questo link</a> .</p>
<p>Al momento non c&#8217;è nulla da aggiungere , se volete saperne di più lasciate un commentino e vedremo di affrontare il problema in maniera più dettagliato .</p>
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